Condizioni Generali di Contratto della PROFarm Consulting GmbH per Servizi di Consulenza Aziendale


1. Disposizioni Generali / Ambito di Applicazione

1.1 Per tutte le transazioni legali tra il committente e il contraente (PROFarm Consulting GmbH), valgono esclusivamente le presenti condizioni generali di contratto. La versione vigente al momento della stipula del contratto è determinante.

1.2 Queste condizioni generali di contratto si applicano anche a tutti i futuri rapporti contrattuali, anche se non esplicitamente richiamate in contratti aggiuntivi.

1.3 Le condizioni generali di contratto contrastanti del committente sono invalide, a meno che non siano espressamente riconosciute per iscritto dal contraente.

1.4 Qualora singole disposizioni di queste condizioni generali di contratto dovessero risultare o diventare invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni e dei contratti conclusi sulla base di queste. La disposizione invalida deve essere sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile al significato e allo scopo economico della disposizione originaria.


2. Ambito dell'incarico di consulenza / Rappresentanza

2.1 L'ambito di un incarico di consulenza specifico viene concordato contrattualmente caso per caso; laddove vi siano incertezze sulla natura e l'entità dell'incarico, il contraente ha il diritto di eseguire l'incarico a sua discrezione nell'interesse del committente o nel rispetto degli interessi del committente.

2.2 Il contraente ha il diritto di far eseguire in tutto o in parte i compiti a lui assegnati da terzi. Il pagamento del terzo avviene esclusivamente a carico del contraente. Non si instaura alcun tipo di rapporto contrattuale diretto tra il terzo e il committente.

2.3 Il committente si impegna, durante e fino a tre anni dopo la conclusione di questo rapporto contrattuale, a non intraprendere alcun tipo di relazione commerciale con persone o società utilizzate dal contraente per adempiere ai suoi obblighi contrattuali. Il committente non incaricherà tali persone o società, in particolare, di fornire servizi di consulenza simili a quelli offerti dal contraente. Fanno eccezione i servizi a cui il contraente ha espressamente acconsentito caso per caso.


3. Obblighi di informazione del committente / Dichiarazione di completezza

3.1 Il committente garantisce che le condizioni organizzative presso la sua sede operativa consentano un lavoro quanto più possibile indisturbato e favorevole al rapido progresso del processo di consulenza.

3.2 Il committente informerà il contraente in maniera esaustiva anche su eventuali consulenze precedentemente effettuate e/o in corso, anche in altri ambiti professionali.

3.3 Il committente garantisce che tutti i documenti necessari per l'esecuzione dell'incarico di consulenza siano forniti tempestivamente al contraente senza particolare richiesta e che tutti i fatti e le circostanze rilevanti per l'esecuzione dell'incarico di consulenza siano resi noti. Questo vale anche per tutti i documenti, i fatti e le circostanze che diventino noti solo durante l'attività del consulente.

3.4 Il committente garantisce che i suoi dipendenti e, se presente, la rappresentanza sindacale (consiglio di fabbrica) siano informati dell'attività del contraente prima che questa abbia inizio.

3.5 Si precisa che il committente sottoporrà il risultato dei rapporti scritti al proprio commercialista e, se necessario, al proprio avvocato per la revisione e la conferma. Il committente informerà il contraente dell'esito di tale revisione.


4. Garanzia dell'indipendenza

4.1 I contraenti si impegnano alla lealtà reciproca.

4.2 I contraenti si impegnano reciprocamente a prendere tutte le misure idonee a prevenire qualsiasi minaccia all'indipendenza dei terzi incaricati e dei dipendenti del contraente. Ciò vale in particolare per le offerte di lavoro da parte del committente o per l'assunzione di incarichi in proprio.


5. Relazione / Obbligo di Report

5.1 Il contraente si impegna a riferire al committente sul proprio lavoro, su quello dei propri dipendenti e, eventualmente, dei terzi incaricati, in base all'avanzamento del lavoro, nella misura in cui ciò sia stato espressamente concordato.

5.2 Il rapporto finale viene consegnato al committente, se separatamente concordato, entro un termine ragionevole dopo la conclusione dell'incarico.

5.3 Il contraente è libero di agire nella produzione dell'opera concordata, operando secondo la propria discrezione e responsabilità. Non è vincolato a un luogo di lavoro specifico né a un orario di lavoro determinato.


6. Protezione della proprietà intellettuale

6.1 I diritti d'autore sulle opere create dal contraente, dai suoi dipendenti e dai terzi incaricati (in particolare offerte, rapporti, analisi, perizie, piani organizzativi, programmi, descrizioni di prestazioni, bozze, calcoli, disegni, supporti dati, ecc.) rimangono al contraente. Esse possono essere utilizzate dal committente durante e dopo la conclusione del rapporto contrattuale esclusivamente per gli scopi previsti dal contratto. Il committente non è autorizzato a riprodurre e/o diffondere l'opera (le opere) senza l'espresso consenso del contraente. In nessun caso la riproduzione/diffusione non autorizzata dell'opera comporta una responsabilità del contraente, in particolare per la correttezza dell'opera, nei confronti di terzi.

6.2 La violazione di queste disposizioni da parte del committente autorizza il contraente a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale e a far valere altri diritti legali, in particolare in materia di inibitoria e/o risarcimento danni.


7. Garanzia

7.1 Il contraente è autorizzato e obbligato, indipendentemente da un'eventuale colpa, a correggere eventuali inesattezze e difetti nella propria prestazione. Informerà immediatamente il committente.

7.2 Questo diritto del committente decade 6 mesi dopo la prestazione contestata (consegna del rapporto).

7.3 Il committente ha diritto alla correzione gratuita dei difetti, purché questi siano imputabili al contraente. In caso di insuccesso del tentativo di correzione dei difetti, il committente ha diritto a una riduzione del prezzo o, se la prestazione resa è giustamente di nessun interesse per il committente a causa dell'insuccesso della correzione, al diritto di recesso. In caso di garanzia, la correzione ha comunque la precedenza sulla riduzione o sul recesso.


8. Responsabilità / Risarcimento Danni

8.1 Il contraente è responsabile nei confronti del committente per i danni, ad eccezione dei danni personali, solo in caso di colpa grave (dolo o colpa grave). Questo vale analogamente per i danni derivanti da terzi incaricati dal contraente. La responsabilità per lucro cessante, mancato risparmio, danni indiretti e conseguenti è esclusa. La responsabilità è in ogni caso limitata all'importo della somma assicurata nella polizza di responsabilità civile.

8.2 Le richieste di risarcimento danni del committente possono essere fatte valere in tribunale solo entro sei mesi dalla conoscenza del danno e del responsabile, e comunque entro tre anni dall'evento che ha generato il diritto.

8.3 Il committente deve dimostrare che il danno è dovuto a colpa del contraente.

8.4 Se il contraente realizza l'opera con l'aiuto di terzi e in questo contesto sorgono diritti di garanzia e/o responsabilità nei confronti di questi terzi, il contraente cede tali diritti al committente. In questo caso, il committente si rivolgerà esclusivamente a tali terzi.


9. Riservatezza / Protezione dei Dati

9.1 Il contraente si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le questioni aziendali di cui viene a conoscenza, in particolare segreti commerciali e industriali, nonché qualsiasi informazione ricevuta riguardo alla natura, l'entità e le attività operative del committente.

9.2 Inoltre, il contraente si impegna a mantenere la riservatezza sull'intero contenuto dell'opera, nonché su tutte le informazioni e circostanze a lui comunicate in relazione alla realizzazione dell'opera, in particolare sui dati dei clienti del committente.

9.3 Il contraente è esonerato dall'obbligo di riservatezza nei confronti di eventuali collaboratori e rappresentanti a cui si avvale. Tuttavia, è tenuto a imporre completamente questo obbligo di riservatezza a tali persone e risponde per qualsiasi violazione dell'obbligo di riservatezza come se fosse una propria violazione.

9.4 L'obbligo di riservatezza si estende indefinitamente anche dopo la fine di questo rapporto contrattuale.

9.5 Il contraente è autorizzato a trattare i dati personali affidatigli nell'ambito della finalità contrattuale. Il committente garantisce al contraente di aver preso tutte le misure necessarie, in particolare quelle previste dalla legge sulla protezione dei dati, come ad esempio le dichiarazioni di consenso degli interessati.

9.6 Il contraente è autorizzato a citare il committente come riferimento, senza fornire dettagli sul lavoro svolto presso il committente.


10. Onorario

10.1 Dopo il completamento dell'opera concordata, il contraente riceve un onorario secondo l'accordo tra il committente e il contraente. Il contraente ha il diritto di emettere fatture intermedie in base al progresso del lavoro e di richiedere acconti corrispondenti al progresso raggiunto. L'onorario è dovuto al momento dell'emissione della fattura da parte del contraente.

10.2 Le spese vive, le spese di viaggio e altre spese sostenute sono rimborsate dal committente su presentazione della fattura del contraente.

10.3 Se l'esecuzione dell'opera concordata viene interrotta per ragioni imputabili al committente o a causa di una giustificata risoluzione anticipata del rapporto contrattuale da parte del contraente, il contraente mantiene il diritto al pagamento di una penale di cancellazione come segue: tra 4 e 2 settimane prima dell'inizio previsto del lavoro, il 50%, e a partire da 2 settimane prima, il 100% della somma concordata per l'incarico.

10.4 In caso di mancato pagamento delle fatture intermedie, il contraente è esonerato dall'obbligo di fornire ulteriori prestazioni. Ciò non pregiudica la possibilità di far valere altri diritti derivanti dalla mancata effettuazione del pagamento.


11. Durata del Contratto

11.1 Questo contratto termina in linea di principio con la conclusione del progetto.

11.2 Nonostante quanto sopra, il contratto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti per giusta causa senza preavviso. Si considera giusta causa, in particolare,

• se una parte contraente viola obblighi contrattuali essenziali o

• se viene aperta una procedura di insolvenza nei confronti di una parte contraente o se la richiesta di fallimento viene respinta per insufficienza di patrimonio.


12. Disposizioni Finali

12.1 Le parti contrattuali confermano di aver fornito tutte le informazioni nel contratto in modo accurato e veritiero e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche senza indugio.

12.2 Le modifiche al contratto e alle presenti condizioni generali richiedono la forma scritta; lo stesso vale per la rinuncia a questo requisito formale. Non esistono accordi verbali accessori.

12.3 Il presente contratto è soggetto al diritto materiale austriaco, escludendo le norme di rinvio del diritto internazionale privato. Il luogo di adempimento è la sede professionale del contraente. Per le controversie è competente il tribunale del luogo di attività del contraente.

Stato 11/2020


Condizioni Generali di Contratto della PROFarm Consulting GmbH per i Servizi nel Settore della Pubblicità, del Design Grafico, della Creazione di Animazioni, della Produzione di Film e della Programmazione


1. Validità, Conclusione del Contratto

1.1 La PROFarm Consulting GmbH. (di seguito "Fornitore di servizi") fornisce i suoi servizi esclusivamente sulla base delle seguenti Condizioni Generali di Contratto (CGC). Queste si applicano a tutte le relazioni legali tra il Fornitore di servizi e il cliente, anche se non vi si fa espressamente riferimento.

1.2 La versione valida al momento della conclusione del contratto è determinante. Eventuali deroghe a queste CGC e altre convenzioni aggiuntive con il cliente sono valide solo se confermate per iscritto dal Fornitore di servizi.

1.3 Eventuali condizioni generali del cliente non sono accettate, anche se note, a meno che non venga espressamente e per iscritto concordato diversamente nel singolo caso. Il Fornitore di servizi si oppone espressamente a qualsiasi condizione generale del cliente. Non è necessario un ulteriore esplicito rifiuto delle condizioni generali del cliente da parte del Fornitore di servizi.

1.4 Le modifiche alle CGC saranno comunicate al cliente e si considerano accettate se il cliente non si oppone per iscritto entro 14 giorni; il cliente sarà espressamente avvisato dell'importanza del silenzio nella comunicazione.

1.5 Qualora singole disposizioni di queste Condizioni Generali di Contratto risultassero invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni e dei contratti stipulati sulla base delle stesse. La disposizione invalida è da sostituirsi con una valida che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della disposizione originaria.

1.6 Le offerte del Fornitore di servizi sono non vincolanti e senza impegno.


2. Canali di Social Media

Il Fornitore di servizi informa espressamente il cliente, prima dell'assegnazione dell'incarico, che i fornitori di "canali di social media" (es. Facebook, di seguito "fornitori") si riservano nelle loro condizioni d'uso il diritto di rifiutare o rimuovere pubblicità e presentazioni per qualsiasi motivo. I fornitori non sono quindi obbligati a trasmettere contenuti e informazioni agli utenti. Pertanto, esiste un rischio non calcolabile dal Fornitore di servizi che pubblicità e presentazioni vengano rimosse senza motivo. In caso di reclamo di un altro utente, i fornitori concedono la possibilità di una controreplica, ma anche in questo caso i contenuti vengono immediatamente rimossi. Il ripristino della situazione originaria può richiedere del tempo. Il Fornitore di servizi opera sulla base di queste condizioni d'uso dei fornitori, sulle quali non ha influenza, e le considera anche alla base di un incarico del cliente. Con l'assegnazione dell'incarico, il cliente riconosce espressamente che queste condizioni d'uso determinano (co-determinano) i diritti e i doveri di un eventuale rapporto contrattuale. Il Fornitore di servizi intende eseguire l'incarico del cliente al meglio delle proprie conoscenze e capacità e rispettare le linee guida dei "canali di social media". Tuttavia, a causa delle attuali condizioni d'uso e della semplice possibilità per qualsiasi utente di denunciare violazioni legali, con conseguente rimozione dei contenuti, il Fornitore di servizi non può garantire che la campagna commissionata sia sempre accessibile.


3. Protezione del Concetto e delle Idee

Se il potenziale cliente ha invitato il Fornitore di servizi a creare un concetto e il Fornitore di servizi ha accettato tale invito prima della conclusione del contratto principale, si applica la seguente regolamentazione:

3.1 Con l'invito e l'accettazione dell'invito da parte del Fornitore di servizi, il potenziale cliente e il Fornitore di servizi entrano in un rapporto contrattuale ("Contratto di pitching"). Anche questo contratto è soggetto alle CGC.

3.2 Il potenziale cliente riconosce che il Fornitore di servizi effettua già anticipazioni costose con l'elaborazione del concetto, sebbene egli stesso non abbia ancora assunto alcun obbligo di prestazione.

3.3 Il concetto è protetto, nelle sue parti linguistiche e grafiche, nella misura in cui raggiunge il livello di opera, dalla legge sul diritto d'autore. L'utilizzo e la modifica di queste parti senza il consenso del Fornitore di servizi non sono consentiti al potenziale cliente ai sensi della legge sul diritto d'autore.

3.4 Il concetto contiene inoltre idee rilevanti per la pubblicità che non raggiungono il livello di opera e quindi non godono della protezione della legge sul diritto d'autore. Queste idee si trovano all'inizio di ogni processo creativo e possono essere definite come la scintilla iniziale di tutto ciò che viene creato successivamente e quindi come l'origine della strategia di marketing. Pertanto, sono protetti quegli elementi del concetto che sono peculiari e conferiscono alla strategia di marketing il suo carattere distintivo. Le idee ai sensi di questo accordo sono considerate in particolare slogan pubblicitari, testi pubblicitari, grafica e illustrazioni, materiali pubblicitari ecc., anche se non raggiungono il livello di opera.

3.5 Il potenziale cliente si impegna a non sfruttare economicamente o a non far sfruttare le idee pubblicitarie creative presentate dal Fornitore di servizi nel contesto del concetto al di fuori del contesto di un successivo contratto principale, né a utilizzarle o farle utilizzare.

3.6 Qualora il potenziale cliente ritenga che le idee presentategli dal Fornitore di servizi siano già state da lui ideate prima della presentazione, egli deve comunicarlo al Fornitore di servizi entro 14 giorni dalla data della presentazione via e-mail, fornendo prove che consentano una collocazione temporale.

3.7 In caso contrario, le parti contrattuali ritengono che il Fornitore di servizi abbia presentato al potenziale cliente un'idea nuova per lui. Se l'idea viene utilizzata dal cliente, si presume che il Fornitore di servizi abbia acquisito meriti in tal senso.

3.8 Il potenziale cliente può liberarsi dai suoi obblighi derivanti da questo punto pagando un'indennità adeguata, oltre al 20% di IVA. La liberazione avviene solo dopo che il pagamento completo dell'indennità è stato ricevuto dal Fornitore di servizi.


4. Portata delle Prestazioni, Gestione dell'Incarico e Obblighi di Collaborazione del Cliente

4.1 La portata delle prestazioni da fornire è stabilita nella descrizione delle prestazioni nel contratto di servizio o in un'eventuale conferma d'ordine da parte del Fornitore di servizi, nonché nel verbale di briefing eventuale ("Documenti di offerta"). Le modifiche successive al contenuto della prestazione richiedono la conferma scritta del Fornitore di servizi. Entro i limiti stabiliti dal cliente, il Fornitore di servizi ha libertà di progettazione nell'esecuzione dell'incarico.

4.2 Tutte le prestazioni del Fornitore di servizi (in particolare bozze preliminari, schizzi, disegni definitivi, prove di stampa, blueprint, copie, stampe a colori e file elettronici) devono essere verificate dal cliente e approvate entro tre giorni lavorativi dal ricevimento. In assenza di approvazione tempestiva, le prestazioni si considerano approvate dal cliente.

4.3 Il cliente deve fornire tempestivamente e completamente tutte le informazioni e i documenti necessari per la prestazione del servizio. Deve informare il Fornitore di servizi di tutte le circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione dell'incarico, anche se queste diventano note solo durante l'esecuzione dell'incarico. Il cliente è responsabile per i costi derivanti dal fatto che il Fornitore di servizi deve ripetere o ritardare i lavori a causa di informazioni errate, incomplete o successivamente modificate.

4.4 Il cliente è inoltre obbligato a verificare la documentazione fornita per l'esecuzione dell'ordine (foto, loghi, ecc.) per eventuali diritti d'autore, marchi, diritti di identificazione o altri diritti di terzi (clearance dei diritti) e garantisce che la documentazione sia priva di diritti di terzi e, pertanto, possa essere utilizzata per lo scopo previsto. Il fornitore di servizi non è responsabile, in caso di lieve negligenza o dopo aver adempiuto ai propri obblighi di avviso - comunque in relazione al cliente - per una violazione di tali diritti di terzi tramite la documentazione fornita. Se il fornitore di servizi viene fatto valere da un terzo per una simile violazione dei diritti, il cliente terrà il fornitore di servizi indenne e esente da reclami; dovrà risarcire tutti i danni che il fornitore di servizi subisce a causa della richiesta di terzi, in particolare i costi di una rappresentanza legale adeguata. Il cliente si impegna a supportare il fornitore di servizi nella difesa contro eventuali reclami di terzi. Il cliente deve fornire al fornitore di servizi tutta la documentazione necessaria senza richiesta.


5. Prestazioni di terzi / Assunzione di terzi

5.1 Il fornitore di servizi ha il diritto, a sua discrezione, di eseguire il servizio personalmente, di avvalersi di terzi esperti come ausiliari per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto e/o di sostituire tali servizi ("prestazioni di terzi").

5.2 L'assunzione di terzi nell'ambito di una prestazione di terzi avviene a nome proprio o a nome del cliente. Il fornitore di servizi selezionerà con cura tali terzi e garantirà che abbiano la qualifica professionale necessaria.

5.3 Se il fornitore di servizi affida a terzi prestazioni di terzi necessarie o concordate, i rispettivi appaltatori non sono considerati ausiliari del fornitore di servizi.

5.4 Per gli obblighi verso terzi che superano la durata del contratto, il cliente deve subentrare. Questo vale espressamente anche in caso di risoluzione del contratto di fornitura di servizi per un motivo giustificato.


6. Scadenze

6.1 I termini di consegna o di prestazione indicati sono considerati, salvo accordo esplicito di vincolatività, solo come indicativi e non vincolanti. Gli accordi sui termini vincolanti devono essere registrati per iscritto o confermati per iscritto dal fornitore di servizi.

6.2 Se la consegna/prestazione del fornitore di servizi viene ritardata per motivi non imputabili a quest'ultimo, come eventi di forza maggiore e altri eventi imprevedibili non evitabili con mezzi ragionevoli, gli obblighi di prestazione sono sospesi per la durata e l'entità dell'ostacolo e i termini vengono prorogati di conseguenza. Se tali ritardi durano più di due mesi, il cliente e il fornitore di servizi hanno il diritto di recedere dal contratto.

6.3 Se il fornitore di servizi è in ritardo, il cliente può recedere dal contratto solo dopo aver concesso al fornitore di servizi una proroga adeguata di almeno 14 giorni per iscritto, che è scaduta senza successo. Le richieste di risarcimento danni del cliente per mancato adempimento o ritardo sono escluse, tranne in caso di dolo o negligenza grave.


7. Risoluzione anticipate

7.1 Il fornitore di servizi ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato per motivi giustificati. Un motivo giustificato sussiste in particolare se:

a) l'esecuzione del servizio diventa impossibile per motivi imputabili al cliente o viene ulteriormente ritardata nonostante la concessione di una proroga di 14 giorni;

b) il cliente continua a violare obblighi essenziali del contratto, come il pagamento di un importo scaduto o obblighi di cooperazione, nonostante un richiamo scritto con una proroga di 14 giorni;

c) esistono giustificati dubbi sulla solvibilità del cliente e questi non effettua anticipi o non fornisce una garanzia adeguata prima della prestazione del fornitore di servizi su richiesta di quest'ultimo.

7.2 Il cliente ha il diritto di risolvere il contratto per motivi giustificati senza concedere una proroga. Un motivo giustificato sussiste in particolare se il fornitore di servizi continua a violare, nonostante un richiamo scritto con una proroga adeguata di almeno 14 giorni, disposizioni essenziali del contratto.


8. Compenso

8.1 Salvo diverso accordo, il diritto al compenso del fornitore di servizi sorge per ciascuna prestazione non appena è stata fornita. Il fornitore di servizi ha il diritto di richiedere anticipi per coprire le sue spese. Per un volume d'ordine con un budget (annuo) di € 4.000,00 o superiore, o per ordini che si estendono su un periodo più lungo, il fornitore di servizi ha il diritto di emettere fatture intermedie o fatture anticipate o richiedere pagamenti a conto.

8.2 Il compenso è inteso come netto, più IVA ai sensi di legge. In assenza di un accordo specifico, il fornitore di servizi ha diritto a un compenso conforme ai valori di mercato per i servizi resi e per la concessione dei diritti d'autore e dei diritti di utilizzo dei marchi.

8.3 Tutti i servizi del fornitore di servizi non espressamente coperti dal compenso concordato saranno compensati separatamente. Tutte le spese necessarie sostenute dal fornitore di servizi devono essere rimborsate dal cliente.

8.4 I preventivi del fornitore di servizi sono non vincolanti. Se è prevedibile che i costi effettivi superino di oltre il 15% i costi stimati per iscritto dal fornitore di servizi, il fornitore di servizi informerà il cliente dei costi maggiori. Il superamento dei costi è considerato approvato dal cliente se quest'ultimo non contesta per iscritto entro tre giorni lavorativi dal suddetto avviso e non fornisce alternative più economiche. In caso di superamento dei costi fino al 15%, non è necessaria una comunicazione separata. Questo superamento dei costi è considerato approvato dal cliente fin dall'inizio.

8.5 Per tutti i lavori del fornitore di servizi che, per qualsiasi motivo, non vengono eseguiti dal cliente, il fornitore di servizi ha diritto al compenso concordato. La disposizione di compensazione dell'articolo 1168 ABGB è esclusa. Con il pagamento del compenso, il cliente non acquisisce alcun diritto di utilizzo sui lavori già eseguiti; concetti, bozze e altri documenti non eseguiti devono essere restituiti immediatamente al fornitore di servizi.


9. Pagamento, riserva di proprietà

9.1 Il compenso è immediatamente esigibile al ricevimento della fattura e senza detrazioni, salvo che condizioni di pagamento particolari siano concordate per iscritto. Questo vale anche per la rifatturazione di tutte le spese e altre spese. La merce fornita dal fornitore di servizi rimane di proprietà del fornitore di servizi fino al completo pagamento del compenso, comprese tutte le obbligazioni accessorie.

9.2 In caso di ritardo nei pagamenti del cliente, si applicano gli interessi di mora legali nella misura prevista per le transazioni commerciali. Inoltre, il cliente si impegna a rimborsare al fornitore di servizi le spese di sollecito e di recupero crediti, nella misura necessaria per una procedura legale appropriata. Questo comprende almeno i costi di due solleciti a una tariffa di mercato di attualmente almeno € 20,00 ciascuno, nonché di un sollecito da parte di un avvocato incaricato della riscossione. La rivendicazione di ulteriori diritti e crediti resta impregiudicata.

9.3 In caso di ritardo nei pagamenti del cliente, il fornitore di servizi può rendere immediatamente esigibili tutte le prestazioni e parziali prestazioni fornite nell'ambito di altri contratti conclusi con il cliente.

9.4 Inoltre, il fornitore di servizi non è obbligato a fornire ulteriori prestazioni fino al pagamento dell'importo dovuto (diritto di ritenzione). L'obbligo di pagamento rimane invariato.

9.5 Se è stato concordato il pagamento rateale, il fornitore di servizi si riserva il diritto, in caso di mancato pagamento tempestivo di rate o crediti accessori, di richiedere il pagamento immediato dell'intero importo residuo (perdita del termine).

9.6 Il cliente non è autorizzato a compensare i crediti del fornitore di servizi con propri crediti, a meno che il credito del cliente non sia stato riconosciuto per iscritto dal fornitore di servizi o accertato giudizialmente.


10. Diritti di proprietà e diritti d'autore

10.1 Tutti i servizi del fornitore di servizi, comprese le presentazioni (ad es. suggerimenti, idee, schizzi, bozze, disegni definitivi, concetti, negativi, diapositive), anche singole parti, rimangono di proprietà del fornitore di servizi e possono essere richiesti indietro dal fornitore di servizi in qualsiasi momento, in particolare alla cessazione del rapporto contrattuale. Il cliente acquisisce con il pagamento del compenso il diritto di utilizzo per lo scopo concordato. In assenza di un accordo diverso, il cliente può utilizzare i servizi del fornitore di servizi esclusivamente in Austria. L'acquisizione dei diritti di utilizzo e sfruttamento dei servizi del fornitore di servizi richiede in ogni caso il pagamento completo dei compensi fatturati dal fornitore di servizi. Se il cliente utilizza i servizi del fornitore di servizi prima di tale momento, tale utilizzo si basa su un rapporto di prestito revocabile in qualsiasi momento.

10.2 Modifiche o elaborazioni dei servizi del fornitore di servizi, come il loro ulteriore sviluppo da parte del cliente o di terzi che operano per suo conto, sono consentite solo con il previo consenso espresso del fornitore di servizi e - se i servizi sono protetti da diritti d'autore - dell'autore.

10.3 Per l'utilizzo dei servizi del fornitore di servizi che va oltre lo scopo e l'ambito di utilizzo originariamente concordati, è necessaria l'approvazione del fornitore di servizi, indipendentemente dal fatto che tale servizio sia protetto da diritti d'autore. Per questo il fornitore di servizi e l'autore hanno diritto a una remunerazione adeguata separata.

10.4 Per l'utilizzo dei servizi del fornitore di servizi o dei materiali pubblicitari per i quali il fornitore di servizi ha creato modelli concettuali o di design, è necessaria l'approvazione del fornitore di servizi anche dopo la scadenza del contratto di fornitura di servizi, indipendentemente dal fatto che tale servizio sia protetto da diritti d'autore o meno.

10.5 Per utilizzi ai sensi del paragrafo 4, il fornitore di servizi ha diritto, per il primo anno dopo la scadenza del contratto, all'intero compenso concordato nel contratto scaduto. Nel secondo e terzo anno dopo la scadenza del contratto, solo metà o un quarto del compenso concordato nel contratto. A partire dal quarto anno dopo la scadenza del contratto, non è più dovuto alcun compenso al fornitore di servizi.

10.6 Il cliente è responsabile verso il fornitore di servizi per qualsiasi utilizzo illecito, con un risarcimento doppio rispetto al compenso adeguato per tale utilizzo.


11. Identificazione

11.1 Il fornitore di servizi ha il diritto di indicare il proprio nome e, se del caso, quello dell'autore su tutti i materiali pubblicitari e in tutte le campagne pubblicitarie, senza che il cliente abbia diritto a un compenso.

11.2 Salvo revoca scritta in qualsiasi momento da parte del cliente, il fornitore di servizi ha il diritto di indicare sui propri materiali pubblicitari e in particolare sul proprio sito web il nome e il logo dell'azienda per fare riferimento al rapporto commerciale esistente o pregresso con il cliente (indicazione di riferimento).


12. Garanzia

12.1 Il cliente deve segnalare eventuali difetti immediatamente, comunque entro otto giorni dalla consegna/prestazione da parte del fornitore di servizi, difetti nascosti entro otto giorni dalla loro scoperta, per iscritto e descrivendo il difetto; in caso contrario, la prestazione è considerata approvata. In tal caso, sono escluse richieste di garanzia e risarcimento danni nonché il diritto di contestazione per errore a causa di difetti.

12.2 In caso di reclami giustificati e tempestivi, il cliente ha il diritto di richiedere la correzione o la sostituzione della consegna/prestazione da parte del fornitore di servizi. Il fornitore di servizi correggerà i difetti entro un termine ragionevole, con il cliente che dovrà consentire al fornitore di servizi tutte le misure necessarie per l'ispezione e la correzione dei difetti. Il fornitore di servizi ha il diritto di rifiutare la correzione della prestazione se questa è impossibile o comporta uno sforzo eccessivo. In tal caso, al cliente spettano i diritti legali di rescissione o riduzione. In caso di correzione, spetta al cliente effettuare la restituzione del bene difettoso (fisico) a proprie spese.

12.3 Spetta anche al cliente verificare la legalità della prestazione dal punto di vista legale, in particolare sotto il profilo della concorrenza, dei marchi, dei diritti d'autore e delle normative amministrative. Il fornitore di servizi è obbligato solo a un controllo superficiale della legalità. Il fornitore di servizi non è responsabile per la legalità dei contenuti in caso di lieve negligenza o dopo aver adempiuto a un eventuale obbligo di avviso, se questi sono stati forniti o approvati dal cliente.

12.4 Il periodo di garanzia è di sei mesi dalla consegna/prestazione. Il diritto di regresso nei confronti del fornitore di servizi ai sensi dell'articolo 933b paragrafo 1 ABGB scade un anno dopo la consegna/prestazione. Il cliente non è autorizzato a trattenere i pagamenti a causa di reclami. La presunzione dell'articolo 924 ABGB è esclusa.


13. Responsabilità e responsabilità del prodotto

13.1 In caso di lieve negligenza, è esclusa la responsabilità del fornitore di servizi e dei suoi dipendenti, appaltatori o altri ausiliari ("persone") per danni materiali o patrimoniali subiti dal cliente, sia che si tratti di danni diretti o indiretti, perdita di profitto o danni conseguenti, danni da ritardo, impossibilità, violazione positiva dell'obbligo, colpa in fase di conclusione del contratto, danni da prestazione difettosa o incompleta. È onere della parte lesa dimostrare la gravità della negligenza. Nella misura in cui la responsabilità del fornitore di servizi è esclusa o limitata, ciò si applica anche alla responsabilità personale delle sue "persone".

13.2 È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del fornitore di servizi per reclami derivanti dai servizi forniti (ad es. campagne pubblicitarie) contro il cliente, se il fornitore di servizi ha adempiuto al proprio obbligo di avviso o se tale obbligo non era riconoscibile per lui, a condizione che la lieve negligenza non sia pregiudicata. In particolare, il fornitore di servizi non è responsabile per spese legali, spese legali proprie del cliente o costi di pubblicazione della sentenza, nonché per eventuali richieste di risarcimento danni o altri reclami di terzi; il cliente dovrà tenere indenne e esente da reclami il fornitore di servizi.

13.3 Le richieste di risarcimento danni del cliente si estinguono sei mesi dopo la conoscenza del danno; comunque, dopo tre anni dall'atto di violazione nei confronti del fornitore di servizi. Le richieste di risarcimento danni sono limitate all'importo netto dell'ordine.


14. Protezione dei dati (evidenziazione ottica in base alla giurisprudenza)

Il cliente accetta che i suoi dati personali, ovvero nome/azienda, professione, data di nascita, numero di registro delle imprese, poteri di rappresentanza, persona di contatto, indirizzo aziendale e altri indirizzi del cliente, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, coordinate bancarie, dati della carta di credito, numero UID, siano raccolti, memorizzati e trattati automaticamente ai fini dell'adempimento del contratto e dell'assistenza al cliente, nonché per scopi pubblicitari propri, ad esempio per l'invio di offerte, depliant pubblicitari e newsletter (in forma cartacea ed elettronica), e per fare riferimento al rapporto commerciale esistente o pregresso con il cliente (indicazione di riferimento). Il cliente acconsente a ricevere posta elettronica per scopi pubblicitari fino a revoca. Questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento per iscritto tramite e-mail, fax o lettera ai dati di contatto indicati all'inizio delle condizioni generali di contratto.


15. Legge applicabile

Il contratto e tutti i diritti e obblighi reciproci derivanti dallo stesso, nonché le richieste tra il fornitore di servizi e il cliente, sono regolati dalla legge austriaca, esclusi i suoi rimandi normativi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.


16. Luogo di adempimento e foro competente

16.1 Il luogo di adempimento è la sede del fornitore di servizi. In caso di spedizione, il rischio passa al cliente non appena il fornitore di servizi consegna la merce al vettore scelto.

16.2 Per tutte le controversie tra il fornitore di servizi e il cliente relative a questo rapporto contrattuale, si stabilisce il foro competente per la sede del fornitore di servizi. Nonostante ciò, il fornitore di servizi ha il diritto di citare il cliente davanti al suo foro generale.

16.3 Qualora nel presente contratto le designazioni riferite a persone fisiche siano indicate solo al maschile, esse si riferiscono a uomini e donne in egual misura. All'applicazione della designazione a persone fisiche specifiche deve essere utilizzata la forma di genere specifica.


Stato11/2020